Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Doveri di dignità e decoro – Violazione – Illecito deontologico.

Viola i doveri di lealtà, correttezza, dignità e probità cui ciascun professionista è tenuto, nonché il prestigio ed il decoro dell’intera classe forense, l’avvocato che, nel corso di un giudizio civile, metta in atto atteggiamenti e comportamenti nei confronti dei colleghi, delle parti, dei testi e del Giudice non consoni alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che l’incarico di cui è stato investito il difensore per sua natura obbligatoriamente comporta (il CNF, nella specie, ha ritenuto congrua la sanzione della censura inflitta al professionista che, nel corso di un’udienza civile, ostacolava con grida ed escandescenze il regolare svolgimento dell’udienza civile, nel corso della quale si stava svolgendo una prova testimoniale, e toglieva altresì di mano al Giudice i fogli del verbale onde impedire allo stesso magistrato la verbalizzazione di quanto aveva dichiarato il testimone). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Pescara, 22 settembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 222

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 22 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 22 Settembre 2005
Giurisprudenza CNF

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