Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di probità, correttezza e lealtà – Omesso pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico – Accordo di ripartizione dei compensi – Irrilevanza

Atteso il principio di autonomia del processo disciplinare, non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare stesso e l’eventuale giudizio civile vertente tra esponente ed incolpato, in quanto i due procedimenti perseguono diverse finalità, essendo l’uno diretto ad accertare nella condotta dell’iscritto la violazione di regole deontologiche e l’altro la sussistenza di obbligazioni tra le parti. Ferme restando pertanto le competenze del giudice civile sull’an e sul quantum, costituisce illecito disciplinare, poiché realizzato in violazione dei doveri di correttezza e probità professionali, il mancato pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, sia pure in presenza di un accordo con costui avente ad oggetto la ripartizione dei compensi, trattandosi di convenzione in ogni caso inidonea a comprimere il fondamentale diritto al compenso professionale, peraltro regolato dalle tariffe forensi applicabili. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. VACCARO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 152

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 25 Ottobre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Marzo 2009
Giurisprudenza CNF

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