Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di lealtà e correttezza – Induzione del collega in errore – Violazione – Fattispecie

La volontà di indurre il collega di controparte in errore, simulando di assecondarne le iniziative e facendo apparire una disponibilità a collaborare con la riserva mentale di impedire la realizzazione del diritto altrui, integra un comportamento deontologicamente rilevante, tale da far divenire il collega di controparte strumento inconsapevole della realizzazione del disegno dilatorio, in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e colleganza ricompresi nel più ampio precetto di cui all’art. 38 co. 1, R.D.L. n. 1578/33, e specificatamente disciplinati dagli artt. 6 e 22 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 5 ottobre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), decisione del 21 aprile 2011, n. 64

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 21 Aprile 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 05 Ottobre 2008
Giurisprudenza CNF

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