Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Utilizzo in giudizio di corrispondenza scambiata con il collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva, a nulla rilevando l’eventualità che sulla busta non fosse stata apposta la dicitura “riservata personale” e che l’avvocato “mittente”, non fosse costituito in giudizio, essendo sufficiente, in relazione alla prima eccezione, che la dichiarazione di riservatezza fosse contenuta nel testo della lettera, e, in relazione alla seconda eccezione, il fatto che comunque l’avvocato fosse associato al collega costituito e avesse curato le trattative per la definizione bonaria della lite. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 23 luglio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 27 giugno 2003, n. 189

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 27 Giugno 2003 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 23 Luglio 2002 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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