Il carattere riservato di una missiva scambiata tra colleghi non è certamente costituito dall’apposizione o meno di un’annotazione di stile sulla stessa, ma piuttosto dal suo contenuto, che seppure autorizza il collega ricevente a fornire comunicazioni al proprio cliente, non lo autorizza certamente all’utilizzo ovvero all’esibizione in giudizio, con conseguente configurabilità della responsabilità disciplinare per violazione del precetto di cui all’art. 28 del codice deontologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 12 febbraio 2007)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 248 del 31 Dicembre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 12 Febbraio 2007
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