Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di riservatezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che produca in giudizio una missiva inviata dal collega di controparte e contenete una proposta transattiva. (Nella specie, peraltro, la missiva era qualificata come “riservata personale”. E’ stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 13 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 48
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 01 Aprile 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 13 Novembre 2000 (avvertimento)
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