Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di missiva inviata al collega di controparte e contenente proposta transattiva – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che utilizzi in giudizio una missiva inviatagli dal collega di controparte, definita “riservata personale”, contenente una proposta transattiva, atteso che la corrispondenza scambiata tra colleghi prima o durante il giudizio, avente ad oggetto argomenti afferenti al merito della controversia, è coperta dal dovere di riservatezza con divieto di produzione nella causa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca 6 aprile 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 05 Ottobre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 06 Aprile 2005
abc, Giurisprudenza CNF

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