L’avvocato che si difenda personalmente, assumendo nella sede giudiziale la duplice veste di parte e di avvocato, è tenuto a rispettare le regole che disciplinano l’attività e i comportamenti di ciascuna delle due qualità. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 28 cod. deontologico, configura illecito disciplinare la produzione in giudizio della corrispondenza scambiata con il collega contenente una proposta transattiva. (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 novembre 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 13 Settembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Novembre 2004
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