L’avvocato che produca in giudizio una missiva del collega di controparte, qualificata peraltro come “riservata”, e contenente una proposta transattiva, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di riservatezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto per la piena realizzazione del processo. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 aprile 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 11 Aprile 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 02 Aprile 2001 (avvertimento)
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