Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza – Contatti diretti con la controparte – Conclusione di accordo transattivo – Omessa comunicazione al collega di controparte – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che contatti direttamente la controparte e concluda con essa un accordo transattivo omettendo di informare dell’avvenuto accordo il collega di controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 30 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 24 settembre 2005, n. 111

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 24 Settembre 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 30 Novembre 2001 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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