Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di lealtà e correttezza

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, avendo ricevuto al terminale del proprio studio un fax del collega avversario invece indirizzato al suo domiciliatario, non solo non si adoperi per avvertire il medesimo dell’errore trasmissivo, ma utilizzi nell’interesse del proprio cliente quanto erroneamente inviatogli proprio nel procedimento civile di opposizione monitoria promosso dalla controparte (nella specie, il Consiglio ha ritenuto congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 29 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. GRIMALDI), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 144

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 06 Dicembre 2006 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 29 Novembre 2004
Giurisprudenza CNF

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