Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con il principio di colleganza l’avvocato che negli atti di causa utilizzi espressioni offensive nei confronti del collega avversario se pur in conseguenza del comportamento del collega, a nulla valendo in materia deontologica l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.; la provocazione infatti può essere considerata solo come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione. (Nella specie in considerazione anche del comportamento del collega di controparte è stata ritenta congrua la sanzione dell’avvertimento in sostituzione della sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 21 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BUCCICO), sentenza del 13 ottobre 2001, n. 200
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 13 Ottobre 2001 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 21 Ottobre 1997 (censura)
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