Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principio di colleganza l’avvocato che negli atti di causa utilizzi espressioni offensive nei confronti del collega difensore della controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 21 settembre 1998).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 03 Ottobre 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 21 Settembre 1998 (censura)
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