Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi -Dovere di lealtà e colleganza -Mancata accettazione della proposta di un collega – Illecito deontologico – Non sussiste.

E’ disciplinarmente corretto il comportamento dell’avvocato che non accetti la proposta della controparte di scambiare una memoria in giudizio se non vi sia la prova che il professionista abbia deliberatamente infranto un accordo precedentemente preso. (Nella specie è stata revocata la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O di Padova, 2 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 ottobre 2001, n. 185

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 03 Ottobre 2001 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 02 Ottobre 1998 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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