Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principio di colleganza l’avvocato che assuma il patrocinio di un cliente già difeso da altro avvocato senza interessarsi di tale precedente rapporto e ricevendo il cliente nel suo studio senza aver informato il collega già nominato (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 17 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ZURLO), sentenza del 11 settembre 2001, n. 179
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 11 Settembre 2001 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 17 Ottobre 1997 (censura)
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