Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di diligenza e correttezza – Mancato adempimento del mandato ricevuto – Omesse informazioni – Illecito deontologico – Non sussiste.

Il praticante avvocato che venga indicato quale domiciliatario di varie pratiche dal proprio dominus (che non intende seguirle) e che riceva per le stesse un fondo spese irrisorio, non può essere colpito da sanzione deontologica per aver eseguito solo parzialmente il mandato ricevuto, in quanto, in tale contesto, deve ravvisarsi non una volontaria condotta negligente, ma una imprecisa valutazione dei propri compiti (Nella specie in considerazione della vicenda, dell’inesperienza e della giovane età dell’incolpata è stata annullata la sanzione della censura). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma,16 dicembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CADDEO), sentenza del 4 novembre 2000, n. 134

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 04 Novembre 2000 (estinzione) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 16 Dicembre 1997 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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