Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di dignità e decoro

Va confermata la responsabilità disciplinare, e con essa la sanzione della censura comminata dal COA, del professionista che, nell’ambito di un tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro ed in presenza di più persone, si rivolga ad alta voce e con tono aggressivo al Collega di controparte ed al suo assistito, così arrecando grave pregiudizio al decoro ed alla dignità dell’avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 18 maggio 2006)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BASSU), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 250

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 31 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Maggio 2006
Giurisprudenza CNF

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