Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché non conforme alla dignità ed al decoro professionale, il professionista che, raggiunto un accordo verbale transattivo con il collega di controparte, lo disattenda con il pretesto che quest’ultimo richieda alla consegna dell’assegno la sottoscrizione del documento di definizione formale delle vertenza, (pienamente legittima ed anzi doverosa per il corretto espletamento del mandato conferitogli dal debitore), ed inoltre, restituito il titolo, notifichi atto di precetto dando corso a pignoramento immobiliare per un preteso più ingente credito, salvo poi ad addivenire a transazione con l’aggiunta al concordato importo delle spese successivamente maturate. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 12 marzo 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 21 Novembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 12 Marzo 2005
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