Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di correttezza – Dovere di colleganza – Indicazione alla controparte di un legale in sostituzione del precedente – Illecito deontologico – Non sussiste.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che suggerisca il nominativo di un collega per sostituirne altro a cui la controparte aveva revocato l’incarico. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente l’avvocato che sapendo che era stato revocato l’incarico al collega aveva suggerito il nominativo di un altro a cui la controparte avrebbe potuto affidare l’incarico al fine di concludere formalmente l’accordo transattivo già raggiunto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 marzo 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 3 novembre 2004, n. 265

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 265 del 03 Novembre 2004 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Marzo 2000
Giurisprudenza CNF

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