Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Sostituzione di un collega nel corso di un giudizio – Obbligo di informativa.

Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, il nuovo legale non può non rendere nota la propria nomina al collega sostituito adoperandosi, nei limiti del possibile, perché siano soddisfatte dal cliente le competenze e gli onorari dovuti per l’attività professionale svolta fino al momento della sostituzione. (Nella specie è stato ritenuto corretto il comportamento del legale che, preoccupato per l’urgenza che rivestiva la procedura, invitava il proprio cliente a recarsi presso lo studio del precedente difensore per comunicargli l’intenzione di corrispondergli gli emolumenti dovuti per l’attività professionale svolta). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 11 aprile 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 186

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 28 Ottobre 1999 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 11 Aprile 1997
Giurisprudenza CNF

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