Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 2 aprile – 31 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 227
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 14 Luglio 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 31 Maggio 2001 (censura)
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