Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Lettera offensiva inviata al collega ed alla controparte personalmente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del principio di colleganza il professionista che spedisca, a mezzo raccomandata a.r., una lettera dai toni offensivi al collega e per conoscenza alla controparte stessa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 marzo 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GAZZARA), sentenza del 7 novembre 1998, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 07 Novembre 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Marzo 1997
Giurisprudenza CNF

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