Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del principio di colleganza e correttezza propri della classe forense l’avvocato che dopo essere stato chiamato da un collega per assumere una difesa congiunta, per la sua particolare competenza in un ramo del diritto, successivamente estrometta il collega stesso, ritenendo di poter provvedere autonomamente e percependo l’intero compenso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 27 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. D’Arle), sentenza del 2 giugno 1998, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 02 Giugno 1998 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 27 Marzo 1995 (censura)
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