Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Espressioni offensive e giudizi critici verso l’attività svolta dal collega – Illecito deontologico.

L’avvocato che usi espressioni e apprezzamenti negativi e riduttivi sull’attività professionale svolta dai colleghi pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 21 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. TESTA), sentenza del 29 novembre 2001, n. 254

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 29 Novembre 2001 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 21 Dicembre 1999 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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