Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Espressioni forti verso il collega di controparte per rendere edotto il C.d.O. delle anomalie verificatesi in un procedimento – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto, che non viola il dovere di probità e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che usi espressioni forti per rendere edotto il consiglio dell’ordine delle gravi anomalie presenti nello sviluppo processuale della causa e riferibili alla libertà di difesa e non certo all’intento di offendere l’altrui reputazione. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che nella comparsa di costituzione e risposta e in una missiva al C.d.O. aveva sostenuto che il ricorrente avrebbe contraffatto alcuni documenti di prova). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 10 dicembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 21 marzo 2005, n. 53

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 21 Marzo 2005 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 10 Dicembre 2003
Giurisprudenza CNF

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