Ancorché il clima di esasperata contrapposizione dialettica possa spiegare eventuali eccessi nell’uso di argomentazioni difensive, esula dai limiti che ciascun difensore deve in ogni caso rispettare l’attribuzione al collega avversario di fatti specifici costituenti reato e l’aggressione alla moralità e alla dignità della persona di questi, integrando siffatti comportamenti la violazione dei doveri di correttezza e di lealtà nei confronti dei Colleghi prescritti dalle regole deontologiche, indipendentemente dalla loro rilevanza penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma 19 maggio 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 05 Ottobre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Maggio 2005
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