Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del rapporto di colleganza e del dovere di correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che produca in giudizio copia di un esposto disciplinare presentato dalla propria assistita nei confronti del collega di controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 22 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LOIODICE), sentenza del 3 novembre 2004, n. 241
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 03 Novembre 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 22 Maggio 2003 (avvertimento)
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