Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Dovere di correttezza – Firma falsa del collega su atto d’appello – Apertura di casella postale a nome del collega ignaro – Espressioni offensive e diffamatorie verso collega – Illecito deontologico.

L’avvocato che apponga la firma falsa del collega titolare di studio su un ricorso d’appello, che apra non autorizzato un casella postale a nome del medesimo collega, sul quale peraltro diffonda presso i clienti notizie diffamatorie, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza, correttezza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 20 marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GRIMALDI), sentenza del 29 maggio 2002, n. 77

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 29 Maggio 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 20 Marzo 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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