Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Dovere di correttezza e lealtà – Inganno al collega di controparte sulle reali finalità di un sopralluogo richiesto – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che inganni il collega di controparte sulle reali intenzioni di un sopralluogo richiesto per dare (in realtà) corso senza problemi ad una esecuzione immobiliare ottenendo, grazie all’inganno, il libero accesso ai locali e la presenza della controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento per l’avvocato che falsamente chiedeva alla controparte di poter visionare i quadri di valore sui quali verteva la controversia, ma una volta entrato nell’appartamento dove questi si trovavano, vista la presenza dell’ufficiale giudiziario faceva notificare ed eseguire dallo stesso un decreto ingiuntivo e l’atto di precetto a seguito dei quali i quadri oggetto del contendere venivano prelevati e tolti dalla disponibilità della controparte medesima). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 20 aprile 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 114

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 24 Settembre 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 02 Gennaio 2019
Giurisprudenza CNF

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