Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che proponga una azione difensiva a sostegno delle ragioni del proprio cliente e contro il collega omettendo di avvisare il Consiglio dell’ordine per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Deve, infatti, distinguersi tra le iniziative proposte dall’avvocato direttamente contro i colleghi e rientranti nella previsione del canone 22 c.d. e comportanti l’obbligo di comunicazione al C.d.O., e gli atti difensivi posti in essere a seguito di iniziative giudiziarie proposte da un avvocato contro un cittadino il quale per difendersi non può che affidarsi alle cure di un avvocato. (Nella specie il professionista è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 21 ottobre 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 24 Settembre 2005 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 21 Ottobre 2003
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