Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Difesa del cliente contro l’azione personale di un collega – Omessa comunicazione al C.d.O. – Legittimità – Illecito deontologico – Non sussiste.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che proponga una azione difensiva a sostegno delle ragioni del proprio cliente e contro il collega omettendo di avvisare il Consiglio dell’ordine per l’esperimento del tentativo di conciliazione. Deve, infatti, distinguersi tra le iniziative proposte dall’avvocato direttamente contro i colleghi e rientranti nella previsione del canone 22 c.d. e comportanti l’obbligo di comunicazione al C.d.O., e gli atti difensivi posti in essere a seguito di iniziative giudiziarie proposte da un avvocato contro un cittadino il quale per difendersi non può che affidarsi alle cure di un avvocato. (Nella specie il professionista è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 21 ottobre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DE MICHELE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 125

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 24 Settembre 2005 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 21 Ottobre 2003
Giurisprudenza CNF

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