Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Critiche all’attività difensiva svolta dai colleghi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che esprima critiche e dubbi sull’attività difensiva dei colleghi, denigrandoli. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di La Spezia, 27 febbraio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 21 giugno 2000, n. 67

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 21 Giugno 2000 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA La Spezia, delibera del 27 Febbraio 1997 (censura)
Giurisprudenza CNF

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