Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che contatti direttamente la controparte per proporgli una transazione. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 22 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TESTA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 23 Aprile 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 22 Novembre 2002 (avvertimento)
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