Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Comunicazioni alle parti lesive della dignità del collega – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento che viola i principi fondamentali della deontologia l’avvocato che invii, alle parti della causa, una missiva ipotizzando a carico del legale di controparte la commissione di un reato procedibile d’ufficio e la sua possibile radiazione dall’albo. (Nella specie, in considerazione anche della giovane età dell’incolpato la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 2 è stata sostituita con quella più lieve della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari 17 giugno 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. RUGGERINI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 258

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 258 del 13 Dicembre 2000 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 17 Giugno 1999 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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