Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Azione contro il collega – Omessa informazione al C.d.O. – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che agisca contro il collega omettendo di darne immediata informazione al C.d.O.. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che non aveva promosso personalmente l’azione ma si era costituito in un giudizio precedentemente promosso da un altro collega). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 7 maggio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 25 marzo 2002, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 25 Marzo 2002 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 07 Maggio 2001
Giurisprudenza CNF

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