Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Avvocato domiciliatario – Negligenza nella cura delle pratiche affidate – Omesse informazioni al dominus – Illecito deontologico.

L’avvocato domiciliatario che ripetutamente non curi le pratiche a lui affidate, non ne dia notizie ai colleghi e ometta di restituire i relativi documenti pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 5 dicembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 18 novembre 1998, n. 157

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 18 Novembre 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 05 Dicembre 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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