Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Accuse ingiuste ai colleghi – Illecito deontologico.

L’avvocato che accusi infondatamente un collega di truffa pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sciacca, 11 novembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 23 Ottobre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sciacca, delibera del 11 Novembre 1998
Giurisprudenza CNF

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