L’avvocato che accusi infondatamente un collega di truffa pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sciacca, 11 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 23 ottobre 2000, n. 117
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 23 Ottobre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Sciacca, delibera del 11 Novembre 1998
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