Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive – Espressioni polemiche – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che usi nei confronti dei colleghi espressioni polemiche ma non offensive. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che, rivolto al presidente e al consigliere dell’ordine forense in relazione ad una vicenda che lo aveva peraltro visto soggetto di un procedimento disciplinare, aveva dichiarato in un articolo di stampa che:” i due consiglieri lavoravano con una certa approssimazione”) (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 10 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 25 ottobre 2003, n. 349

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 349 del 28 Novembre 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 10 Novembre 1999
Giurisprudenza CNF

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