Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Difesa dibattimentale d’ufficio – Difensore di fiducia fuori sede assente – Obbligo del difensore d’ufficio di attivarsi per ritardare la trattazione della causa – Insussistenza

Va esclusa la responsabilità disciplinare del professionista che, svolgendo una difesa d’ufficio disposta in ambito dibattimentale in assenza del difensore di fiducia fuori sede, ometta di richiedere al Presidente della Sezione di attenderne l’arrivo. Invero, spetta in ogni caso al giudice del dibattimento stabilire l’ordine di trattazione dei processi nell’esercizio del potere di direzione dell’udienza, e la stessa nomina di un difensore d’ufficio in sostituzione di un difensore di fiducia non presente contiene in sé implicita e presupposta la decisione del giudice di procedere nella trattazione della causa, a fronte della quale non pare che possa imporsi al difensore d’ufficio (salvo il caso, non ricorrente nella specie, non gli sia nota l’esistenza di circostanze particolari che hanno impedito o ritardato l’arrivo in udienza del difensore di fiducia) l’obbligo deontologico di attivarsi per cercare di ritardare la trattazione della causa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 20 giugno 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BAFFA), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 21 Ottobre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 20 Giugno 2007
Giurisprudenza CNF

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