Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi di controparte – Omesse informazioni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che omettendo di avvisare delle richiesta istanza di fallimento la controparte, alimenti nella stessa l’erroneo convincimento di una possibile definizione transattiva della vertenza inducendola peraltro a ripetuti esborsi. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 15 febbraio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 25 marzo 2002, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 25 Marzo 2002 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 15 Febbraio 1999 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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