Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di provvedere al pagamento degli onorari dovuti dal cliente al collega corrispondente in luogo, scelto dal cliente su indicazione dell’avvocato medesimo. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita con la più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 aprile 1998).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 08 Marzo 2001 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Aprile 1998 (censura)
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