Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Collega corrispondente – Omesso pagamento.

L’avvocato che si avvalga di un collega corrispondente deve provvedere a retribuirlo, qualora il cliente non adempia, e ciò a prescindere dalle ragioni che impediscono a quest’ultimo di provvedervi. Siffatto principio trova specifico fondamento sia, sul piano positivo, nelle disposizioni che disciplinano la responsabilità del mandante, per cui il prestatore d’opera può avvalersi di sostituti ed ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità, sia, sul piano disciplinare, nel fatto che l’avvocato corrispondente riceve l’incarico da un collega e non ha necessità o possibilità di sindacare la solvibilità del cliente o di interferire sulle ragioni della lite: il rapporto si svolge, infatti, essenzialmente con il dominus e verso quest’ultimo si dirige l’affidamento del corrispondente per la corretta ed utile gestione della controversia (nella specie, il Consiglio, in parziale riforma della decisione impugnata, ha ritenuto equo ridurre alla censura la sanzione della sospensione per mesi due comminata dal C.d.O. locale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 29 ottobre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 77

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 05 Ottobre 2006 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 29 Ottobre 2004 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment