L’avvocato che intenti azioni giudiziarie civili o penali nei confronti di un collega senza aver previamente informato il C.d.O., in modo da consentire allo stesso di interporre gli uffici conciliativi previsti nella legge professionale, e invii poi copia delle proprie deduzioni alla procura della Repubblica viene meno al dovere deontologico di correttezza e lealtà. (Nella fattispecie è stata ritenuta adeguata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 3 aprile 1995 e 7 aprile 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. DIEGO), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 169
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 169 del 30 Dicembre 1997 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 14 Dicembre 1995 (avvertimento)
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