Il professionista che, pur constatando l’astensione dall’attività defensionale del legale avversario, dopo aver cercato invano di prendere contatto con il collega abbia comunque svolto una minima attività defensionale (richiedendo la già concordata riunione di due procedimenti), pone in essere un comportamento deontologicamente ammissibile in considerazione della ferma volontà dimostrata di rintracciare il collega, della modesta entità dell’attività svolta e della mancanza di pregiudizio alla difesa (tutti elementi indicativi dell’esistenza di un mero disguido). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 23 ottobre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Danovi), sentenza del 2 giugno 1998, n. 72
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 02 Giugno 1998 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 23 Ottobre 1995
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