Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Allontanamento dei praticanti senza congruo preavviso – Utilizzo di espressioni sconvenienti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento lesivo della dignità della classe forense l’avvocato che allontani dal proprio studio i praticanti, senza congruo preavviso e senza favorire altra sistemazione, utilizzando per detto fine una lettera contenente frasi lesive della dignità dei praticanti stessi. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O di Venezia, 7 luglio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 250

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 07 Luglio 1997 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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