Pone in essere un comportamento contrario ai principi di correttezza e lealtà, oltre che al dovere di colleganza, il professionista che partecipi all’udienza facendo constare a verbale la mancata comparizione a rendere l’interrogatorio del cliente del collega che abbia precedentemente verbalizzato di aderire allo sciopero . (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 2-16 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. FRANCO), sentenza del 28 dicembre 2000, n. 296
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 296 del 28 Dicembre 2000 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Giugno 1997 (censura)
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