Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che scientemente e falsamente accusi il collega di fatti disciplinarmente rilevanti, risultati poi inesistenti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta ricorso decisione C.d.O. di Trieste, 23 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Cricrì), sentenza del 13 marzo 1997, n. 20
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 13 Marzo 1997 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 23 Marzo 1995 (censura)
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