Atteso che, ai sensi dell’art. 19 c.d.f., costituiscono atti di accaparramento, come tali vietati, l’offerta di prestazioni e ogni altra attività diretta ad acquisire rapporti clientelari attraverso agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti, non è ravvisabile illecito disciplinare a carico del professionista che si sia limitato a ricevere da un terzo, incaricato dall’interessato di gestire l’accaduto, il mandato conferito in bianco da quest’ultimo.
Invero, ai sensi del canone I° dell’art. 35 c.d.f., il mandato ben può essere conferito da persona distinta dal cliente, a condizione tuttavia che l’avvocato si assicuri che la parte abbia dato il suo consenso (certezza che, nella specie, derivava dalla sottoscrizione della procura in bianco da parte del cliente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 11 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 161
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 15 Dicembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 11 Gennaio 2003
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