L’avvocato che, incaricato dal cliente di investire ingenti somme in titoli pubblici, se ne appropri e utilizzi gli importi ricevuti in rischiose operazioni imprenditoriali, non restituendoli e peraltro emettendo assegni privi di copertura, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di probità, correttezza e fedeltà propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCHINI), sentenza del 7 ottobre 2000, n. 97
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 07 Ottobre 2000 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Marzo 1998 (radiazione)
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