Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Rapporti di natura commerciale – Conflitto d’interessi – Assunzione di obbligazioni proprie del il cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che assuma obbligazioni proprie del cliente con sottoscrizione di assegni personali. (Nella specie, in considerazione delle circostanze che hanno indotto l’avvocato ad assumere le predette obbligazioni, non essendo l’avvocato responsabile del patrocinio di parti in conflitto d’interessi e non essendovi stato danno per il cliente, la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 4 dicembre 1997)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 20 settembre 2000, n. 94

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 94 del 20 Settembre 2000 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 04 Dicembre 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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