Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Rapporti con i colleghi – Omesso pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega – Trattenimento somme – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.

Il professionista che ometta di adempiere alle prestazioni procuratorie affidate al collega, trattenga somme di spettanza del cliente, ometta di svolgere o adempia con negligenza al mandato ricevuto e ometta, altresì, di dare informazioni al cliente sullo stato della causa pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 13 dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 13 luglio 2001, n. 163

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 13 Luglio 2001 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 13 Dicembre 1999
Giurisprudenza CNF

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