Il professionista che ometta di adempiere alle prestazioni procuratorie affidate al collega, trattenga somme di spettanza del cliente, ometta di svolgere o adempia con negligenza al mandato ricevuto e ometta, altresì, di dare informazioni al cliente sullo stato della causa pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 13 dicembre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 13 Luglio 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 13 Dicembre 1999
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